Tutela del segnalante interno ed esterno (Whistleblower)
Art. 54-bis, D.Lgs. 165/2001
Piano Nazionale Anticorruzione
Regolamento
Casella per il segnalante
SEGNALAZIONE DI FATTI CORRUTTIVI ED ILLEGALITÀ DI GENERE Chi è testimone di irregolarità, violazioni in materia di corruzione, frodi e abusi, atti a ledere i diritti individuali e delle collettività può agire, svolgendo così un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, compilando il "Modello per le segnalazioni di condotte illecite". Non possono essere prese in considerazione segnalazioni orali.
Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing) - Tutela del dipendente Eventuali segnalazioni dovranno essere trasmesse all’indirizzo anticorruzione@apspgiudicarieesteriori.it Segnalazione interna di illeciti (Whistleblowing): Chi è testimone di irregolarità, violazioni in materia di corruzione, frodi e abusi, atti a ledere i diritti individuali e della collettività può agire, svolgendo così un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, compilando il "modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'articolo 54 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (cd Whistleblower). La segnalazione di fatti illeciti o di cattiva amministrazione da parte dei dipendenti dell'A.P.S.P. Giudicarie Esteriori deve essere inoltrata al Responsabile anticorruzione interno Sig. SCHÖNSBERG PAOLO tramite il seguente indirizzo di posta elettronica, utilizzando l'apposito modello allegato. segnalazioneinterna@apspgiudicarieesteriori.it I Regolamenti ed i moduli per le segnalazioni sono accessibili ai seguenti link: - Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione Infine, attraverso il comunicato del 27 Aprile 2017, l’A.N.A.C. ha definito l'ambito di intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione evidenziando i casi in cui alla segnalazione non fanno seguito le attività di vigilanza o verifica.
ai sensi dell'art. 1, comma 51, Legge 190/2012 - art. 54 bis D.Lgs. 165/2001
La tutela del dipendente che segnali un illecito compiuto nell’ambiente di lavoro è stata recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Recentemente, l’art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 è stato modificato dalla Legge n. 179 del 30.11.2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla G. U. del 14 Dicembre 2017).
Tutelare chi segnala un illecito è interesse dell’ordinamento affinché emergano fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.